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O.P.C.M. 14/12/2005 n. 3479

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ordinanza 14 dicembre 2005 n. 3479

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;

-Vista l'ordinanza n. 3341 del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Prefetto dott. Corrado Catenacci è stato nominato Commissario di Governo delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

-Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

-Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

-Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

-Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2006, l'art. 1, comma 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilità e l'art. 1, comma 9 che prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per la ridefinizione della struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi del decreto medesimo, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

- Visto, inoltre, l'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in materia di procedure per la riscossione;

-Ritenuta la necessità di confermare la vigenza delle ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di pagare la tariffa di smaltimento con il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani, e dovendosi assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo transitorio con le medesime modalità indicate nei contratti risolti;

- Ritenuta la necessità di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari;

- Ritenuto, inoltre, che la necessità di incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione Campania può essere soddisfatta incentivando i comuni che provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione organica;

-Considerato che i Consorzi di bacino ed i soggetti che gestiscono impianti di trasferenza dei rifiuti devono, per un principio di trasparenza contabile, fatturare solo i corrispettivi dovuti per le attività svolte, oltre ai contributi dovuti ai comuni, sede degli impianti, che devono essere di conseguenza definiti;

-Ritenuto che per i comuni sedi di termovalorizzatori il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell'impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio;

- Considerato che per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantità effettivamente ricevute;

-Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245 e per assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilità speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.

2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attività di cui al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto- legge.

4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato può disporre il pagamento di un acconto fino all' 80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantità di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalità diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

2. Per le attività di recupero della tariffa di smaltimento rifiuti nel territorio della regione Campania, nonchè per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione delle amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonchè di società a partecipazione pubblica; per le amministrazioni non statali provvede mediante apposite convenzioni a titolo oneroso.

Art. 3.

1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani.

2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, è determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente

art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvederà alla successiva liquidazione.

3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 10% per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo.

4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.

 

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